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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 6
Approvazione degli elaborati
L'ente obbligato è tenuto ad inviare alla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento, il progetto per l'esecuzione dell'opera.
Qualora venga inviato un progetto di massima, il termine di cui al primo comma è ridotto a mesi tre e il progetto dovrà essere compilato secondo le norme di cui al successivo articolo 7.
Qualora l'ente obbligato intenda provvedere alla esecuzione dell'opera tramite concessione o appalto - concorso, i termini di cui al I e II comma sono prolungati di trenta giorni.
La Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, sentita la sezione II del Comitato consultivo regionale, può formulare osservazioni.
La Giunta regionale può interrompere la decorrenza del termine, di cui al comma precedente, qualora ritenga detto termine insufficiente per la formulazione delle osservazioni.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni da parte della Giunta regionale, l'ente obbligato approva il progetto entro i successivi trenta giorni.
Qualora la Giunta regionale formuli osservazioni, l'ente obbligato approva il progetto entro trenta giorni dalla comunicazione delle stesse.
Fermo restando il rispetto delle norme di legge ed in particolare di quelle richiamate nel precedente articolo 5, l'ente obbligato, qualora non ritenga di accogliere le osservazioni della Giunta regionale, ne fa motivata menzione nella deliberazione consiliare con la quale viene approvato il progetto, informandone la Giunta regionale stessa.
Eventuali variazioni di programma limitate ad aumenti o riduzioni del numero delle aule o della spesa prevista per ogni singola opera nel programma approvato dal Consiglio regionale, sono autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti delle somme disponibili ai sensi dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412 Sito esterno.

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