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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 aprile 1977

Art. 9
Gestione dei lavori
I lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonchè le relative maggiori spese, nel limite dell'importo totale assegnato per la esecuzione dell' opera, sempre che i diversi e/ o maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera, in relazione alle previsioni del progetto, sono approvati dall'ente obbligato, su proposta del direttore dei lavori senza necessità di preventivi pareri, informandone la Giunta regionale.
Parimente sono approvati dall'ente obbligato tutti gli atti di carattere tecnico - amministrativo riguardanti la conduzione dei lavori fino al collaudo, sempre nei limiti di cui al primo comma.
Le sospensioni dei lavori, accordate ai sensi del comma precedente per giustificati motivi, sono comunicate dall'ente obbligato alla Giunta regionale entro dieci giorni dall'inizio e dal termine della sospensione stessa.
Le sospensioni dei lavori non comunicate entro i termini predetti non saranno prese in considerazione ai fini del finanziamento eventualmente necessario per il pagamento di revisione - prezzi.
Sono autorizzate dalla Giunta regionale le spese eccedenti gli importi previsti nel progetto nei limiti delle somme disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma sesto, della legge 412.

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