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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato22/10/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 giugno 1978 n. 17 Sito esterno

Art. 1
Programmazione
La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente e la partecipazione dei Comitati comprensoriali, delle Province e degli organi scolastici, elabora gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
I Comitati comprensoriali, entro trenta giorni dalla comunicazione di tali indirizzi e criteri, sulla base delle richieste degli enti obbligati, con il coordinamento delle Province e la partecipazione dei consigli scolastici distrettuali e provinciali e degli organi scolastici dello Stato, propongono alla Regione i loro programmi.
La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, predispone il programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
Restano ferme le disposizioni dettate in proposito dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 Sito esterno.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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