Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/07/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 12
NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Economie di gestione
Eventuali economie derivanti da aggiudicazioni con ribasso, perizie riduttive, minori lavori o da qualsiasi altra causa, potranno essere accertate dalla Giunta regionale anche prima del collaudo, per permettere l'immediato utilizzo delle somme risparmiate, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 412, ovvero, qualora le previsioni generali sui costi delle opere programmate lo consentano, per il finanziamento di programmi suppletivi, secondo le indicazioni del Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".