Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/07/2008 | ||
2. | 01/07/1997 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 12
NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Concessione
Nel caso in cui gli enti obbligati intendano affidare la realizzazione delle opere mediante concessione, saranno tenuti alla osservanza delle clausole di una convenzione- tipo approvata dal Consiglio regionale.
Il bando previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 412 dovrà essere pubblicato con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , a cura dell'ente concedente o del consorzio tra tali enti entro i trenta giorni successivi ai termini di cui al primo comma dell'art. 4.
Il partecipante prescelto dovrà stipulare la convenzione entro giorni 10 dalla relativa comunicazione. In caso di inadempienza l'amministrazione si riserva il diritto di revocare l'affidamento della concessione, fatta salva ogni ulteriore azione nell'interesse dell'amministrazione concedente.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".