Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 14/01/2000 | ||
2. | 08/03/1973 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 12
NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Norma generale
Per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui all'articolo precedente, si applicano le norme per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli enti locali, previste dalla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.
Restano ferme le disposizioni dettate in proposito dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 .
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".