Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/06/1905 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 12
NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Progettazione dell'opera
Entro venti giorni dall'avviso di finanziamento dell'opera all'ente obbligato ovvero, ove occorra la deliberazione di indicazione dell'area, entro venti giorni dalla adozione della stessa, l'ente obbligato dispone che il proprio ufficio tecnico provveda alla compilazione del progetto oppure delibera di affidare l'incarico all'Ufficio tecnico comprensoriale, costituito dal Comitato comprensoriale di cui alla legge 31 gennaio 1975, n. 12 , o di altri enti pubblici o di liberi professionisti. L'ente obbligato, nello stesso termine, può deliberare di provvedere alla esecuzione dell'opera tramite concessione o appalto- concorso.
Qualora gli enti obbligati intendano costituirsi in consorzio ai fini previsti dall'art. 4 - comma 1° - alinea I della legge 5 agosto 1975, n. 412 , la costituzione del consorzio dovrà avvenire in tempo utile per la presentazione delle richieste nei termini di cui all'art. 1 della presente legge.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".