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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale21/12/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 giugno 1978 n. 17 Sito esterno

Art. 7
Norme per la compilazione del progetto di massima
I progetti saranno corredati di:
- Disegni:
1) lo stralcio dello strumento urbanistico approvato o adottato;
2) un piano generale redatto su scala non inferiore a 1:500, sul quale sarà rappresentato l'edificio che si vuol costruire, adattare o riparare e saranno pure rappresentate quelle adiacenze che avranno influenza sul progetto esibito;
3) la pianta di ogni piano del fabbricato con la indicazione della destinazione di ciascun ambiente;
4) i prospetti;
5) le sezioni occorrenti a far conoscere la intera disposizione del fabbricato e delle scale destinate a dar accesso ai vari piani.
Se il progetto concerne il restauro e l'adattamento di un fabbricato, si dovranno indicare sulle piante le parti da demolire e quelle da farsi a nuovo. Se si tratta di edificio vincolato ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 Sito esterno o di edificio di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, il progetto va accompagnato da un'analisi stratigrafica dell'edificio e da una relazione storica documentale.
- Relazione:
La relazione esporrà le considerazioni che hanno guidato l'autore del progetto nello studio e nella compilazione del medesimo; lo studio del terreno condotto ai sensi della circolare n. 3797 del 6 novembre 1967, del Consiglio superiore LL.PP., ed il sistema di costruzione.
- Stima sommaria dei lavori, composta di due categorie:
la prima comprenderà le spese dei lavori, corrispettivi e indennità a corpo e le spese per i lavori a misura; esposte anche non analiticamente;
la seconda, le somme che rimangono a disposizione dell'amministrazione ai sensi del precedente articolo 5; queste ultime esposte analiticamente.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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