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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato03/07/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 12

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PREVISTE DALLA LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412 Sito esterno(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 giugno 1978 n. 17 Sito esterno

Art. 8
Appalto dei lavori
Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 27 della citata legge regionale n. 18, modificato dall'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1976 n. 10, le gare di appalto da rinnovarsi con offerte in aumento dovranno essere espletate secondo modalità che contemplino comunque la prefissazione di limiti di massimo aumento mediante scheda segreta dell'ente obbligato.
Detti limiti saranno determinati al momento della gara attraverso la media aritmetica di tre schede segrete compilate da due tecnici designati dallo stesso ente obbligato e da un tecnico designato dal Comitato comprensoriale competente per territorio o, ove questo non sia ancora insediato, dalla Giunta regionale.
Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio, con consegna sotto le riserve di cui all'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 Sito esterno, allegato F.
Nel caso di aggiudicazione in aumento, il finanziamento suppletivo è in relazione alle disponibilità di cui all'art. 3 - comma sesto della legge 5 agosto 1975, n. 412 Sito esterno.
La Giunta regionale provvede all'impegno di spesa, sulla base della deliberazione di affidamento dei lavori dell'ente obbligato, attingendo se necessario al fondo di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412 Sito esterno.
La gara di appalto dovrà essere esperita entro quaranta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.
Entro dieci giorni dall'aggiudicazione dei lavori, dovrà procedersi alla consegna degli stessi, nelle more della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 Sito esterno.
Per l'inizio e il compimento delle operazioni di collaudo, si applicano i termini previsti dall'articolo 38 del DPR 16 luglio 1962 n. 1063 Sito esterno.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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