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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 13

CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEI CONSORZI REGIONALI AVENTI PER SCOPO LA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI A FORME ASSOCIATIVE ARTIGIANE DI PRIMO GRADO

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 2 aprile 1977

Art. 2
Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i consorzi regionali artigiani di garanzia che associno un minimo di venticinque consorzi di primo grado, i quali siano presenti in almeno cinque province della regione.
Ai fini della erogazione dei contributi, gli statuti consortili e le loro eventuali modificazioni devono essere approvati dal Consiglio regionale. In essi dovrà essere prevista, nei consigli di amministrazione, la presenza di tre componenti nominati dal Consiglio regionale, esterni al Consiglio stesso, con voto limitato a due, ai quali non potranno essere conferite cariche di presidenza e di vice presidenza.
Al Consiglio regionale deve essere altresì riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.
Gli statuti dovranno infine prevedere, nel caso di scioglimento del consorzio, la devoluzione alla Regione Emilia-Romagna delle somme risultanti disponibili dopo il pagamento delle passività ed il rimborso delle quote sociali in misura non superiore all'importo versato.

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