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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 13

CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEI CONSORZI REGIONALI AVENTI PER SCOPO LA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI A FORME ASSOCIATIVE ARTIGIANE DI PRIMO GRADO

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 2 aprile 1977

Art. 3
I componenti di nomina regionale dei consigli di amministrazione, di cui al precedente art. 2, secondo comma, sono tenuti a presentare entro il 31 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione congiunta sull'attività svolta dai rispettivi consorzi, con le relative eventuali osservazioni in ordine alla gestione.

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