LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 13
CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEI CONSORZI REGIONALI AVENTI PER SCOPO LA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI A FORME ASSOCIATIVE ARTIGIANE DI PRIMO GRADO
Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 2 aprile 1977
Art. 4
Le domande, dirette al Presidente della Regione, dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ciascun esercizio cui si riferisce il finanziamento della presente legge.
Ciascuna domanda dovrà essere corredata dello statuto consortile, del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato dall'assemblea dei soci, e dell'elenco dei soci.