LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 13
CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEI CONSORZI REGIONALI AVENTI PER SCOPO LA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI A FORME ASSOCIATIVE ARTIGIANE DI PRIMO GRADO
Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 2 aprile 1977
Art. 5
I contributi saranno concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
I finanziamenti previsti in bilancio per ciascun esercizio saranno ripartiti, fra i consorzi aventi diritto, per il 50% in base al numero delle forme associative di primo grado che ne fanno parte e per il 50% in rapporto al numero complessivo delle imprese artigiane associate.