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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1977, n. 13

CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEI CONSORZI REGIONALI AVENTI PER SCOPO LA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI A FORME ASSOCIATIVE ARTIGIANE DI PRIMO GRADO

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 2 aprile 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, al fine di sviluppare l'associazionismo fra le imprese artigiane e di favorirne l'accesso al credito, a norma dell'articolo 3 dello statuto regionale, concorre, per gli anni 1977, 1978 e 1979, alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, secondo le finalità previste dagli statuti consortili, in armonia anche con gli indirizzi generali di sviluppo economico della Regione.
Art. 2
Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i consorzi regionali artigiani di garanzia che associno un minimo di venticinque consorzi di primo grado, i quali siano presenti in almeno cinque province della regione.
Ai fini della erogazione dei contributi, gli statuti consortili e le loro eventuali modificazioni devono essere approvati dal Consiglio regionale. In essi dovrà essere prevista, nei consigli di amministrazione, la presenza di tre componenti nominati dal Consiglio regionale, esterni al Consiglio stesso, con voto limitato a due, ai quali non potranno essere conferite cariche di presidenza e di vice presidenza.
Al Consiglio regionale deve essere altresì riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.
Gli statuti dovranno infine prevedere, nel caso di scioglimento del consorzio, la devoluzione alla Regione Emilia-Romagna delle somme risultanti disponibili dopo il pagamento delle passività ed il rimborso delle quote sociali in misura non superiore all'importo versato.
Art. 3
I componenti di nomina regionale dei consigli di amministrazione, di cui al precedente art. 2, secondo comma, sono tenuti a presentare entro il 31 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione congiunta sull'attività svolta dai rispettivi consorzi, con le relative eventuali osservazioni in ordine alla gestione.
Art. 4
Le domande, dirette al Presidente della Regione, dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ciascun esercizio cui si riferisce il finanziamento della presente legge.
Ciascuna domanda dovrà essere corredata dello statuto consortile, del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato dall'assemblea dei soci, e dell'elenco dei soci.
Art. 5
I contributi saranno concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
I finanziamenti previsti in bilancio per ciascun esercizio saranno ripartiti, fra i consorzi aventi diritto, per il 50% in base al numero delle forme associative di primo grado che ne fanno parte e per il 50% in rapporto al numero complessivo delle imprese artigiane associate.
Art. 6
Per l'esercizio finanziario 1977 l'ammontare del contributo è fissato in L.700.000.000. La misura del contributo da erogare negli anni 1978 e 1979 sarà definita in sede di approvazione delle rispettive leggi di bilancio.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L.700.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L.700.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 7 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 2 aprile 1977

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