Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 14

MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE IN ATTESA DELLA APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE DEI DIPENDENTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 2 aprile 1977

INDICE

Art. 3 - Variazioni di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In attesa della applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dall'1 gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.
A partire dall'1 febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L.25.000 mensili.
Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L.10.000 per la 13a mensilità del 1976 e di L.25.000 per la 13a mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.
Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Art. 2
Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge trovano copertura:
a) quanto a L.290.000.000, concernenti l'onere previsto per l'esercizio 1976, mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 dotato di uno stanziamento di L.290.000.000 la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, con riferimento alla voce 1 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso;
b) quanto a L.695.000.000, concernenti l'onere previsto per l'esercizio 1977, mediante l'impinguamento dei capitoli: Capitolo 00250 L.30.000.000 Capitolo 03210 L.50.000.000 Capitolo 05020 L.470.000.000 Capitolo 05060 L.10.000.000 Capitolo 95120 L.135.000.000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.
Art. 3
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.290.000.000
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.695.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.05010" Miglioramenti economici al personale in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali per l'anno 1976 (titolo I - Sezione 1a - rubrica 9a - categoria 2a)( cni)
L.290.000.000
Cap.00250 " Spesa per il personale addetto al Consiglio regionale "
L.30.000.000
Cap.03210" Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali "
L.50.000.000
Cap.05020 " Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali "
L.470.000.000
Cap.05060" Spesa per il personale in conformità del III comma dell'articolo 61 dello Statuto "
L.10.000.000
Cap.95120 " Spesa per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione
L.135.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 aprile 1977

Espandi Indice