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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1977, n. 15

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 28 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1975, N. 30 " DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ", SOSTITUITO DALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1976 N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 2 aprile 1977

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 28 della legge regionale 14 maggio 1975 n. 30, sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 34, deve essere interpretato nel senso che la somma da rimborsare a norma del primo comma non può essere in ogni caso inferiore alla misura stabilita dall'articolo 4.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, secondo comma dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 aprile 1977

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