LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 17
NORME PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 21 aprile 1977
Art. 1
Trattamento domiciliare dell'emofilia - Definizione
Gli enti ospedalieri dell'Emilia-Romagna possono organizzare, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, corsi di addestramento degli emofilici e dei loro assistenti per renderli idonei ad eseguire, in caso d'urgenza, il trattamento domiciliare dell'emofilia.
Per trattamento domiciliare dell'emofilia si intende la somministrazione endovenosa di emoderivati specifici effettuata dal paziente o da un suo assistente, familiare o terzo, senza la presenza di personale sanitario, all'atto dell'insorgere di una emorragia o, comunque, in occasione di un evento traumatico.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.