LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 17
NORME PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 21 aprile 1977
Art. 2
Istituzione dei corsi di addestramento
L'istituzione dei corsi di addestramento di cui al precedente articolo è autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti necessari per la organizzazione dei corsi stessi e per il controllo delle infusioni o delle autoinfusioni domiciliari.
Requisito essenziale è l'esistenza di un servizio trasfusionale collegato, preferibilmente, ad un servizio di emocoagulazione.
A tal fine, gli enti ospedalieri che intendono organizzare detti corsi debbono avanzare richiesta documentata al Presidente della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.