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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 17

NORME PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 21 aprile 1977

Art. 3(1)
Commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia
Presso ciascun ente ospedaliero autorizzato ad organizzare i corsi di addestramento ai sensi dell'art. 2, è istituita una commissione presieduta da un membro del consiglio d'amministrazione e composta dal responsabile del servizio trasfusionale, da un medico esperto in emocoagulazione, dal direttore sanitario, da un assistente sociale del ruolo dell'ospedale e da un rappresentante dell'associazione "Amici della Fondazione dell'Emofilia".
La commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.
La commissione è nominata dal consiglio d'amministrazione dell'ente.
Alla suddetta commissione sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
a) determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di addestramento e delle relative modalità di svolgimento;
b) ammissione al corso del paziente o del suo assistente o di entrambi, previo accertamento della loro idoneità psicofisica all'addestramento e alla pratica della autoinfusione o dell'infusione, nonché del tipo e delle entità della sindrome emofilica del paziente;
c) verifica collegiale, al termine del corso, della idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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