LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 17
NORME PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 21 aprile 1977
Art. 4
Durata, docenti e direzione del corso
I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a ventiquattro ore effettive, sono svolti da personale medico e paramedico esperto in malattie della coagulazione e in tecniche e metodologie trasfusionali, sotto la direzione di un medico trasfusionista nominato dal consiglio d'amministrazione dell'ente ospedaliero su segnalazione della commissione di cui al precedente articolo 3.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.