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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 17

NORME PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 21 aprile 1977

Art. 6
Idoneità all'autoinfusione o all'infusione domiciliare
Al termine del corso, la commissione di cui all'articolo 3 dichiara l'idoneità del paziente, o dell'assistente, o di entrambi ad effettuare l'antoinfusione o l'infusione, ovvero stabilisce un ulteriore congruo periodo di addestramento, in caso di esito negativo della verifica prevista alla lettera c), comma quarto, dello stesso articolo.
Della dichiarazione di idoneità deve essere data comunicazione al medico curante dell'emofilico.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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