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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 17

NORME PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 21 aprile 1977

Art. 8
Coperture assicurative - Responsabilità
L'ente ospedaliero provvede alle necessarie coperture assicurative per i danni eventualmente sofferti dai pazienti durante l'attività di addestramento svolta presso il proprio servizio trasfusionale.
L'ente ospedaliero non risponde dei danni al paziente derivanti da mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge ed in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 7.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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