Art. 1
Trattamento domiciliare dell'emofilia - Definizione
Gli enti ospedalieri dell'Emilia-Romagna possono organizzare, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, corsi di addestramento degli emofilici e dei loro assistenti per renderli idonei ad eseguire, in caso d'urgenza, il trattamento domiciliare dell'emofilia.
Per trattamento domiciliare dell'emofilia si intende la somministrazione endovenosa di emoderivati specifici effettuata dal paziente o da un suo assistente, familiare o terzo, senza la presenza di personale sanitario, all'atto dell'insorgere di una emorragia o, comunque, in occasione di un evento traumatico.