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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 17

NORME PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 4
Durata, docenti e direzione del corso
I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a ventiquattro ore effettive, sono svolti da personale medico e paramedico esperto in malattie della coagulazione e in tecniche e metodologie trasfusionali, sotto la direzione di un medico trasfusionista nominato dal consiglio d'amministrazione dell'ente ospedaliero su segnalazione della commissione di cui al precedente articolo 3.

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