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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 17

NORME PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 6
Idoneità all'autoinfusione o all'infusione domiciliare
Al termine del corso, la commissione di cui all'articolo 3 dichiara l'idoneità del paziente, o dell'assistente, o di entrambi ad effettuare l'antoinfusione o l'infusione, ovvero stabilisce un ulteriore congruo periodo di addestramento, in caso di esito negativo della verifica prevista alla lettera c), comma quarto, dello stesso articolo.
Della dichiarazione di idoneità deve essere data comunicazione al medico curante dell'emofilico.

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