Art. 6
Idoneità all'autoinfusione o all'infusione domiciliare
Al termine del corso, la commissione di cui all'articolo 3 dichiara l'idoneità del paziente, o dell'assistente, o di entrambi ad effettuare l'antoinfusione o l'infusione, ovvero stabilisce un ulteriore congruo periodo di addestramento, in caso di esito negativo della verifica prevista alla lettera c), comma quarto, dello stesso articolo.
Della dichiarazione di idoneità deve essere data comunicazione al medico curante dell'emofilico.