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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 17

NORME PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 7
Doveri dei pazienti
I pazienti ed i loro assistenti devono attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso.
Entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre ventiquattro ore dall'autoinfusione o dall'infusione praticata a domicilio, il paziente deve sottoporsi a visita di controllo presso il servizio ospedaliero dal quale è stato dichiarato idoneo o presso il più vicino ospedale o presso il proprio medico curante.
In quest'ultimo caso il medico curante, ove ne ravvisi la necessità, prescrive la visita di controllo o il ricovero del paziente presso il più vicino centro ospedaliero.
Ciascun emofilico in trattamento domiciliare deve sottoporsi ogni sei mesi a visita medica generale e ad esami di controllo presso l'ospedale dal quale è stato dichiarato idoneo.

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