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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 17

NORME PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 8
Coperture assicurative - Responsabilità
L'ente ospedaliero provvede alle necessarie coperture assicurative per i danni eventualmente sofferti dai pazienti durante l'attività di addestramento svolta presso il proprio servizio trasfusionale.
L'ente ospedaliero non risponde dei danni al paziente derivanti da mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge ed in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 7.

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