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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Art. 2
Per promuovere l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture produttive agricole, la Regione istituisce aiuti prioritari in favore delle aziende agricole il cui reddito non garantisca ai lavoratori impiegati il raggiungimento del reddito da lavoro comparabile.
L'obiettivo di reddito perseguito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile a quella degli addetti ai settori extragricoli della regione, determinata in base ai criteri indicati al successivo articolo 10.
Tale reddito comparabile deve essere realizzato attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo, aziendale o interaziendale, che consenta una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici, singole e associate, e alle cooperative di conduzione terreni costituite da imprenditori agricoli, da mezzadri, da coloni o da lavoratori agricoli.

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