LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977
Art. 25
Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati per i quali i piani di sviluppo economico - sociali o i programmi annuali delle Comunità montane e dei Comitati comprensoriali, ovvero i programmi regionali di intervento, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia o lo sviluppo delle attività artigianali, le provvidenze previste dall'art. 11 della presente legge possono riguardare investimenti anche di carattere turistico ed artigianale, realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.