LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977
Art. 26
Con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352 , la Regione può finanziare iniziative promosse dalle Comunità montane riguardanti investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera e la sistemazione dei pascoli montani - compresa l'attuazione di opere di servizio - ed interessanti le aziende il cui piano di sviluppo sia stato approvato ai sensi della presente legge.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352 , la Regione potrà finanziare annualmente programmi predisposti dalle Comunità montane per la realizzazione di opere infrastrutturali, con le priorità stabilite nei piani di sviluppo economico - sociale e relativi programmi annuali.
Il Consiglio regionale determinerà l'importo dei finanziamenti in relazione alle disponibilità che verranno assegnate alla Regione con riferimento alla autorizzazione di spesa indicata all'articolo 15, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352 .