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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Art. 3
Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti previsti dal presente titolo, ad esclusione di quelle affidate specificatamente ad altri organi regionali o genericamente alla Regione, sono attribuite ai Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.
Qualora l'ambito comprensoriale coincida con quello di una Comunità montana, le funzioni di cui al primo comma sono delegate alla Comunità montana.
La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'ambito comprensoriale ed il territorio della Comunità montana non coincidano per frazioni di territorio di Comuni solo parzialmente classificati montani. In tale ipotesi, la Comunità montana esercita le funzioni per tutti il proprio territorio e per quello ricompreso nel restante ambito comprensoriale.
Nel circondario di Rimini le funzioni del Comitato comprensoriale vengono assunte dal Comitato circondariale previsto dalla legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6. Spetta, tra l'altro, ai Comitati comprensoriali:
a) accertare l'esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo;
b) ricevere, esaminare ed approvare, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i piani di sviluppo in base ai criteri indicati dalle successive disposizioni ed in conformità degli obiettivi dei programmi di sviluppo comprensoriali e delle Comunità montane;
c) assicurare, a domanda dei produttori interessati, anche mediante affidamento alle associazioni di cui al successivo art. 20, una assistenza generale alla formazione di tali piani ed a qualsiasi altro adempimento necessario ai fini della concessione degli aiuti previsti;
d) controllare le fasi di attuazione dei piani secondo le modalità e gli obiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni degli aiuti.
Dei criteri generali di attuazione degli interventi e dei risultati dell'istruttoria eseguita in ordine ai singoli piani di sviluppo aziendale o interaziendale il competente ufficio comprensoriale è tenuto a dare immediata comunicazione alle Comunità montane ed ai Comuni interessati; entro 20 giorni le Comunità montane e i Comuni stessi hanno facoltà di far pervenire al Comitato comprensoriale il proprio motivato parere in ordine ai criteri predetti e in ordine alla concessione dei benefici richiesti.

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