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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Art. 30
Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti di cui al presente titolo sono attribuite ai Comitati comprensoriali.
Spetta, tra l'altro, ai Comitati comprensoriali:
- ricevere, esaminare ed approvare, entro 90 giorni dalla loro presentazione, le richieste di aiuti in base ai criteri stabiliti dalla presente legge ed in conformità di quanto determinato dal Consiglio regionale circa l'applicazione del regime di aiuti all'attività agricola sul territorio comprensoriale;
- accertare la sussistenza delle condizioni richieste dal presente titolo ed in particolare accertare la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dal successivo art. 35.
Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i Comitati comprensoriali dovranno promuovere ed assicurare la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli.
In ogni caso, i Consigli dei produttori e lavoratori agricoli di cui al precedente art. 4 hanno il compito di esprimere parere, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dei Comitati comprensoriali, sulle domande tese ad ottenere l'indennità di anticipata cessazione e/ o il premio di apporto strutturale e sulla destinazione delle terre che si rendono disponibili a seguito della concessione degli aiuti previsti dal presente titolo.

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