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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Art. 4
Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i Comitati comprensoriali dovranno promuovere ed assicurare la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli.
A tal fine sono istituiti a livello comprensoriale i Consigli elettivi dei produttori e lavoratori agricoli.
Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Regione emanerà le norme per la composizione e il funzionamento dei predetti Consigli, nei quali dovrà comunque essere assicurata la prevalente presenza di rappresentanti di produttori agricoli.
Fino all'entrata in vigore di tale normativa i Consigli dei produttori e lavoratori agricoli saranno composti da:
- nove imprenditori agricoli, di cui almeno sette coltivatori diretti, designati dalle associazioni professionali
più rappresentative a livello nazionale;
- cinque lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli più rappresentative
a livello nazionale;
- tre membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole più rappresentative a livello nazionale.

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