LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977
Art. 54
In caso di inerzia dei Comitati comprensoriali, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, essa provvederà direttamente al compimento dei singoli atti.