LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977
Art. 55
Fino alla costituzione dei competenti uffici tecnici dei Comitati comprensoriali, le funzioni che la presente legge attribuisce ai Comitati comprensoriali stessi saranno svolte dagli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio con il concorso delle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
La data di inizio dell'esercizio delle funzioni dei Comitati comprensoriali è determinata con decreto del presidente della Regione.