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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Art. 57
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.
Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio nonchè alla determinazione dei singoli stanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, con le leggi di variazione allo stesso nonchè, per l'esercizio 1976, con atto deliberativo della Giunta regionale e successivo decreto del Presidente a norma dell'art. 19 della legge regionale 10 aprile 1976, n. 14 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE.
La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi, rispetto alle assegnazioni statali, per gli interventi di cui all'articolo 20, sesto comma, con riferimento a leggi regionali o statali già esistenti, in sede di approvazione della legge di bilancio o delle leggi di variazione allo stesso.

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