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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Sezione I
CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO
Art. 6
Possono presentare piani di sviluppo aziendali o interaziendali:
a) imprenditori a titolo principale, coadiuvanti familiari che pur non essendo titolari dell'impresa collaborino od abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni, mezzadri, coloni ovvero mezzadri e coloni congiuntamente ai concedenti, purchè soddisfino alle condizioni di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e si impegnino a tenere, almeno per tutta la durata di realizzazione del piano, una contabilità aziendale secondo le modalità indicate all'art. 19;
b) aziende agricole cooperative, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, purchè sia soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità aziendale almeno per tutta la durata di attuazione del piano;
c) le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende e per la meccanizzazione in comune di operazioni colturali, semprechè i soci ritraggano dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro e semprechè venga soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità aziendale almeno per tutta la durata di attuazione del piano.
Art. 7
E' considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del tempo di lavoro complessivo e ricavi da tale attività almeno i due terzi del reddito globale da lavoro.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, primo comma, della direttiva 71/ 159/ CEE, possono altresì presentare un piano di sviluppo coloro che - pur non possedendo attualmente i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale - raggiungono il 50% del lavoro e del reddito rispettivamente dedito e tratto nell'azienda agricola individuale e/ o associata e possono dimostrare di conseguire, una volta attuato il piano di sviluppo, sia i livelli personali di lavoro e di reddito previsti al primo comma sia il reddito comparabile.
Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva CEE 268/ 75 i requisiti di tempo e di reddito indicati nel 1 comma sono comunque ridotti al 50 per cento.
Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva CEE 268/ 75, i coltivatori le cui aziende, al momento della presentazione del piano, realizzino un reddito da lavoro inferiore al 50 per cento del reddito comparabile, potranno presentare soltanto piani di sviluppo interaziendali in associazione con altri coltivatori, semprechè, una volta attuato il piano di sviluppo, sia raggiunto da ciascuna unità lavorativa il livello dei due terzi di tempo dedicato alla attività agricola rispetto a quella totale e per ciascuna unità lavorativa il reddito comparabile sia costituito per almeno il 70 per cento da reddito agricolo.
Art. 8
In ogni provincia è istituita una commissione, nominata dal presidente della Regione, per l'accertamento della capacità professionale che non possa considerarsi presunta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Tale commissione è composta da:
- un funzionario della Regione, che ha il compito
di presiederla;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Contro l'atto di accertamento negativo della commissione è ammesso motivato ricorso, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, al presidente della Regione che può disporre un riesame da effettuarsi non prima di 90 giorni.
Art. 9
Per poter usufruire delle provvidenze, gli interessati devono presentare domanda corredata da un piano di sviluppo.
Al momento della presentazione della domanda, le aziende singole o associate debbono avere una produzione lorda vendibile tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo articolo 10.
Alle condizioni previste dal secondo comma dell' art. 25 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno, fatto salvo il limite di 42.060 unità di conto previsto al successivo art. 12, primo comma, potranno essere presi in reddito da lavoro non superi di più del 10 per cento il reddito comparabile, purchè tali aziende dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale riporterebbero il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile.
Quando il piano di sviluppo sia presentato dal mezzadro o dal colono senza l'accordo con il concedente e sia accolto, il piano può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente riconoscendo al mezzadro ed al colono la direzione per la attuazione del piano nonchè la facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 Sito esterno.

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