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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Sezione II
DETERMINAZIONE DEL REDDITO D' OBIETTIVO
Art. 10
Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorative, in rapporto alla dimensione aziendale o all'ordinamento produttivo, almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona.
La dimostrazione che le aziende agricole in via di ammodernamento saranno in grado di raggiungere l'obiettivo di cui al precedente comma si basa sul confronto del reddito da lavoro raggiungibile alla conclusione del piano di sviluppo col reddito d' obiettivo, rapportato sempre a singola unità lavorativa, determinato in base al reddito comparabile secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
In via alternativa, tale dimostrazione potrà basarsi sul raggiungimento di un livello di redditività pari a quello di un' azienda di riferimento omogenea individuata sulla base dei modelli predisposti per ciascuna regione ai sensi dell'ottavo e nono comma dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, numero 153 Sito esterno.
Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto dalle unità lavorative impiegate, tenendo conto sia della partecipazione all'azienda condotta in comune, sia del reddito ricavato dalle rispettive aziende ovvero del reddito ricavato dall'attività extragricola nei limiti consentiti dalla presente legge.
Il reddito delle singole unità lavorative, impiegate nell'azienda che presenta il piano, è determinato tenendo conto dei seguenti elementi:
a) durata di lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;
b) remunerazione del capitale proprio utilizzato nell' azienda ad un saggio non inferiore al 2% per la terra ed i fabbricati e remunerazione del restante capitale investito all'interesse legale stabilito dal codice civile;
c) tasso effettivo d' interesse per gli eventuali capitali di terzi già investiti;
d) aliquota massima del 20% di reddito proveniente dall'esercizio di attività non agricole, a condizione che almeno una unità lavorativa tragga la totalità del reddito da lavoro comparabile dall' azienda agricola.
Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva 268/ 75, nel reddito da lavoro di cui al 2 comma del presente articolo può essere incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui all'art. 24 della presente legge; sempre ai fini del calcolo del reddito da lavoro, valgono le condizioni di maggior favore indicate nei commi 3 , 4 , 5 , 6 , 7 dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno.
I piani di sviluppo aziendale presentati dalle cooperative agricole di conduzione, per essere ammessi alle provvidenze, devono consentire il raggiungimento del reddito d' obiettivo per ciascun socio impegnato in modo esclusivo e continuativo.
Art. 11
Gli aiuti per i piani di sviluppo aziendale o interaziendale approvati dai Comitati comprensoriali comportano:
a) concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti necessari per la attuazione dei piani;
b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e relativi interessi;
c) cessione, in proprietà o in affitto, in via prioritaria, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo III;
d) aiuti alla tenuta di una contabilità aziendale;
e) aiuti di avviamento alle associazioni dei produttori agricoli;
f) indennità compensativa nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva CEE 268/ 75;
g) contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina, come previsto al successivo art. 13.
Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva CEE 268/ 75, l'erogazione degli aiuti previsti nel presente articolo avverrà sulla base delle condizioni di maggior favore previste dall'art. 10, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno.
Art. 12
Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa impiegata nell'azienda.
Il concorso riguarda gli investimenti ritenuti ammissibili nel piano di sviluppo ad esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e può essere concesso per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.
La durata del mutuo non potrà superare i 20 anni per gli investimenti fondiari e i 10 anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.
Art. 13
Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 131 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall' azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 12, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina.
Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro nel secondo anno, 16 unità di conto per ettaro nel terzo anno.
Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno.
Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per le aziende che dispongano di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi dei contributi integrativi previsti dai commi precedenti sono elevati di un terzo.
Inoltre, il limite degli importi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.
Art. 14
Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l'ammontare della quota del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ed il tasso a carico del beneficiario in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.
Art. 15
Quando il piano di sviluppo aziendale preveda l'acquisto di bestiame vivo, bovino od ovino, a titolo di prima dotazione, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alla condizione che, a conclusione del piano, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti rappresenti almeno il 60% del complesso delle vendite.
Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda o dalle aziende associate.
Art. 16
Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente art. 10.
I contributi previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817 Sito esterno, per la esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.
Art. 17
Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto dai Comitati comprensoriali il nulla - osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 Sito esterno, concede fideiussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.
La fideiussione non può eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile all'80 per cento per i territori montani e per quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE.
La misura della fidejussione può essere elevata al 90 per cento per le cooperative agricole e le altre forme associative.
Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di credito anche in deroga ai propri statuti con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.
Art. 18
Per garantire il rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 dell'art. 11 della direttiva 159/ 72 nonchè i necessari collegamenti con i servizi statistici dell'Amministrazione centrale e della Comunità economica europea, la Regione con appositi provvedimenti:
- assicura un servizio per la elaborazione statistico - economica dei dati delle contabilità aziendali;
- stabilisce il numero delle aziende i cui dati siano ritenuti necessari ai fini della programmazione regionale;
- determina i criteri per il riconoscimento di centri contabili;
- istituisce la Commissione regionale per la contabilità agraria;
- stabilisce metodologie contabili e di analisi di gestione per tutto il territorio regionale.
Ai fini della elaborazione programmatoria nonchè per la rilevazione dei dati statistici ed economici delle aziende comprese nella rete di informazione contabile agricola della CEE, la Regione potrà effettuare convenzioni con organismi associativi per l'assistenza contabile.
In tali convenzioni sarà prevista la trasmissione dei risultati contabili in forma anonima alla Regione, la quale provvederà alla loro elaborazione a fini informativi e scientifici, nonchè della programmazione regionale e comprensoriale.
Art. 19
Agli imprenditori agricoli che si impegnino a tenere la contabilità aziendale secondo le metodologie elaborate dalla Regione conformemente alle prescrizioni dell'art. 11 della direttiva CEE numero 159/ 72, il Comitato comprensoriale territorialmente competente concede un contributo di 473 unità di conto, di cui 203 unità di conto il primo anno, 133 unità di conto il secondo anno, 85 unità di conto il terzo anno e 52 unità di conto il quarto anno.
Gli imprenditori, per la tenuta della propria contabilità, possono avvalersi di centri contabili dagli stessi promossi in forma associativa. In tal caso i centri dovranno essere riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 18 della presente legge.
Fermo restando l'impegno della Regione a favorire lo sviluppo dell'associazionismo e l'autogestione dei servizi di contabilità e assistenza aziendale, nel caso di constatata grave insufficienza dei servizi autogestiti, anche in riferimento a quanto previsto all' art. 11 della direttiva CEE n. 159/ 72, la Regione può fornire il servizio di contabilità e assistenza alla gestione aziendale sulla base di apposita richiesta avanzata congiuntamente da almeno 50 imprenditori per comprensorio o da cooperative che rappresentino almeno 50 produttori per comprensorio o da associazioni che rappresentino almeno 200 produttori per comprensorio.
Gli imprenditori che si avvarranno del servizio regionale saranno tenuti al pagamento del costo del servizio, al netto del contributo eventualmente corrisposto ai sensi del precedente 1 comma. La Regione determina periodicamente il costo del servizio, che in ogni caso non potrà essere inferiore al costo medio a cui viene erogato il servizio stesso da parte delle associazioni od organizzazioni di cui ai precedenti commi.
Art. 20
Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un' attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.
L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2600 unità di conto ad un massimo di 7890 unità di conto, secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.
Per garantire la corretta diffusione della contabilità aziendale ed una adeguata assistenza nella formulazione dei piani aziendali e interaziendali, sarà data priorità, nell'erogazione dei contributi, alle associazioni i cui programmi riguardino anche l'assistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilità nonchè la revisione dei piani di sviluppo e la cui attività venga svolta in collegamento con i competenti servizi comprensoriali.
Per ottenere il contributo le associazioni debbono essere costituite con voto pro capite dopo l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
La Regione, a norma di apposito regolamento, provvede ad assegnare alle associazioni il contributo previsto al 2 comma del presente articolo.
Alle associazioni di cui al precedente primo comma, che svolgono altresì attività di assistenza contabile, la Regione potrà concedere un ulteriore contributo per le spese di primo impianto commisurato al numero di aziende servite e per un ammontare massimo di lire 4 milioni.
Le associazioni trasmetteranno i risultati contabili in forma anonima al servizio regionale che provvederà alla elaborazione a fini informativi e scientifici nonchè ai fini della programmazione regionale e comprensoriale.
Art. 21
Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico - economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato. In particolare, esso dovrà contenere i seguenti elementi:
a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda;
b) obiettivo di reddito previsto in relazione alla manodopera presente in azienda alla fine del piano;
c) orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli in relazione ai tempi di lavoro programmati;
d) condizioni di commercializzazione previste;
e) programma di investimenti e piano dei finanziamenti;
f) elementi di prova di reale disponibilità, nei tempi utili, delle terre che si intendono acquisire o con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale.
Art. 22
I piani di sviluppo debbono essere in armonia con le linee della programmazione regionale e con gli obiettivi dei piani di sviluppo comprensoriali e delle Comunità montane, tenuto conto degli artt. 14 e 15 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12.
La durata di realizzazione del piano non può superare i 6 anni. Tuttavia, nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, i Comitati comprensoriali potranno prorogare la durata del piano sino ad un massimo di 9 anni.
Art. 23
I Comitati comprensoriali, sentiti i Consigli dei produttori e lavoratori agricoli, sospendono o revocano gli aiuti concessi ai sensi del presente titolo nei seguenti casi:
- se il piano aziendale o interaziendale non venga attuato secondo quanto previsto al momento della approvazione;
- se le costruzioni o le installazioni realizzate e il materiale acquistato conformemente al piano durante il periodo di erogazione delle provvidenze sono destinati a fini diversi da quelli previsti dal piano;
- quando il beneficiario delle provvidenze abbia dolosamente o con colpa grave fornito o taciuto al momento della presentazione del piano indicazioni o fatti che, se conosciuti, non avrebbero consentito l'approvazione del piano stesso.

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