Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Sezione II
PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE
Art. 40
Possono richiedere il premio di apporto strutturale:
<ELENCO> a) gli imprenditori agricoli proprietari di terreni, ai quali venga concessa l'indennità di anticipata cessazione e rendano disponibili i terreni ai fini previsti al presente titolo. Il premio si aggiunge all' indennità di cessazione della attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;
b) i proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi i quali, avendo il loro mezzadro, colono od enfiteuta chiesto la indennità di anticipata cessazione, pongono i propri terreni a disposizione per gli scopi di cui al presente titolo;
c) i proprietari che, pur senza avere titolo all'indennità di anticipata cessazione, offrono i propri terreni per gli scopi di cui al presente titolo;
d) i proprietari sui cui fondi affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli si impegnino a realizzare in forme associative nell'azienda di cui divengono titolari un piano di sviluppo;
e) i proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo I;
f) i proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti;
g) gli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennità di anticipata cessazione; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento.
In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.
Art. 41
Il premio di apporto strutturale è corrisposto in una unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.
L'importo del premio è pari a otto annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone; è ridotto a sei annualità nel caso dei proprietari di cui alla lettera
c) del precedente articolo, che non hanno titolo all'indennità di anticipata cessazione.
In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25% quando i terreni sono offerti in affitto.
Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia prevista dall'art. 40 - 3 comma - della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di esproprio per utilità pubblica.
Art. 42
Sulla base degli elenchi degli aventi diritto trasmessi dai Comitati comprensoriali, la Regione provvederà al pagamento dei premi di apporto strutturale ed invierà tali elenchi al Ministero della agricoltura e delle foreste per i rapporti finanziari con la Comunità europea.
Gli elenchi degli aventi diritto a tale premio ed il relativo ammontare vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Espandi Indice