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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Sezione I
INFORMAZIONE SOCIO - ECONOMICA
Art. 44
La Regione istituirà, nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, un apposito servizio per il coordinamento delle attività di cui all'art. 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 161 del 17 aprile 1972.
Le funzioni amministrative attinenti i servizi e le attività di socio - informazione sono attribuite ai Comitati comprensoriali.
L'attività di socio - informazione è svolta in conformità degli obiettivi e delle scelte contenute nei piani di sviluppo economico e sociale dei Comitati comprensoriali e delle Comunità montane.
Art. 45
I Comitati comprensoriali promuovono la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli alla gestione dei servizi di socio - informazione.
Ai consigli dei produttori e lavoratori agricoli, di cui al precedente art. 4, spetta in ogni caso:
- formulare il programma annuale delle attività di socio - informazione;
- concorrere al coordinamento e controllo dell'attuazione del programma stesso;
- elaborare proposte per lo sviluppo della attività di socio - informazione.
Ai Comitati comprensoriali spetta, tra l'altro:
- adottare il programma annuale delle attività di socio - informazione quale parte integrante del programma stralcio annuale di cui all'art. 26 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12;
- assicurare il coordinamento tra l'attività di socio - informazione e quelle degli uffici di piano, del servizio di sviluppo agricolo e di formazione professionale nell'ambito comprensoriale.
I Comitati comprensoriali possono affidare compiti di socio - informazione ad associazioni costituite da produttori agricoli, singoli od associati, che presentino nell'ambito di programmi di assistenza tecnica piani annui di lavoro per iniziative di socio - informazione da svolgersi in collegamento con i competenti servizi comprensoriali. Tali associazioni dovranno assumere come scopo sociale, oltre lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, la creazione di servizi informativi per i propri associati e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 50 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Per i piani di lavoro approvati, i Comitati comprensoriali concedono un contributo annuo del limite massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile.
Le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite da produttori singoli od associati e con l'adesione di almeno 500 produttori;
b) avere una durata non inferiore ai 10 anni;
c) essere rette da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta degli aderenti alla associazione;
d) prevedere l'utilizzazione di tecnici ed esperti in possesso di requisiti idonei allo svolgimento della attività assunta come scopo sociale. In ogni caso, entro il triennio successivo la costituzione della associazione, i suddetti quadri dovranno essere formati per almeno il 75% da consulenti socio - economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge statale 9 maggio 1975, n. 153.
La domanda di riconoscimento va inoltrata al presidente della Regione. Ad essa vanno allegati: lo statuto, l'elenco dei soci e l'indicazione del Comprensorio o dei Comprensori in cui l'associazione si impegna a svolgere l'attività di informazione socio - economica.
Il presidente della Regione, sentita la competente Commissione consiliare, provvede con proprio decreto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda ad approvare lo statuto ed a riconoscere la associazione.
Il riconoscimento può essere revocato con provvedimento motivato per accertate e gravi inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti o nella gestione dell'associazione.
La Regione, sulla base dei programmi stralcio e nei limiti degli stanziamenti attribuiti in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8, lettere a) e c) della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno, provvede annualmente ad assegnare ai Comitati comprensoriali i fondi necessari per le attività di informazione socio - economica da svolgersi nel Comprensorio.
Art. 46
Fino all'emanazione dei decreti delegati previsti all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 Sito esterno, la formazione e il perfezionamento dei consulenti socio - economici saranno svolti secondo quanto previsto dagli artt. 51, 52, 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno.
Art. 47
Al servizio regionale di coordinamento delle attività di socio - informazione di cui al precedente art. 44, 1 comma, sono affidati lo studio e la messa a punto delle metodologie nonchè la predisposizione di materiale utile allo svolgimento delle attività di socio - informazione.
In particolare il servizio provvederà, in collaborazione con gli uffici regionali e comprensoriali interessati, alla rilevazione dei flussi di mobilità della popolazione agricola in rapporto alla dinamica degli altri settori e alla diffusione di notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra - agricolo, nonchè sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.
Art. 48
Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Regione inoltrerà al Ministero del lavoro ed a quello dell'agricoltura e foreste una relazione concernente le attività di informazione socio - economica svolte nell'anno precedente.
La relazione conterrà il consuntivo dell'attività svolta, il quadro delle attività programmate e la conseguente richiesta di finanziamenti.

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