LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977
Sezione II
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA
Art. 49
In attesa della legge regionale di riordino generale della formazione e qualificazione professionale, le attività inerenti la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura saranno svolte dalla Regione nell'ambito dei propri programmi annuali di attività formativa e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 della legge 9 maggio 1975, n. 153 .