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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Titolo II
ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE
Art. 24
E' istituita una indennità compensativa annua per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, residenti nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva CEE 268/ 75.
L'indennità di cui al comma precedente verrà erogata alle condizioni stabilite dall'art. 5 della legge 10 maggio 1976, numero 352 Sito esterno.
L'importo dell'indennità compensativa verrà concesso nella misura massima, pari a 52, 5 unità di conto ad ettaro di superficie foraggera coltivata, alle aziende zootecniche, con ampiezza dai 3 ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata per l'alimentazione del bestiame dell'azienda durante l'anno, ricadenti per la maggior parte nella fascia altitudinale superiore ai 600 metri slm.
Per le aziende comprese nella medesima classe di superficie, situate sotto i 600 metri di altitudine, l'importo della indennità compensativa è ridotta a 35 unità di conto ad ettaro di superficie foraggera.
Per produzioni diverse da quelle foraggere, l'indennità compensativa nella misura unica di 26 UCHa potrà essere commisurata alla superficie agricola utilizzata, al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento, nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda.
Per le aziende con ampiezza superiore ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata, le misure dell'indennità compensativa per ettaro sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 44 UCHa per le aziende con
SAU ricadente nella fascia altitudinale superiore ai 600 metri slm e a 26 UCHa per quelle con SAU ricadente nella fascia altitudinale inferiore, per un importo massimo complessivo non superiore a 1050 unità di conto per singola azienda. Tale limite massimo non è applicabile alle coperative, alle società di persone e alle comunioni familiari.
Nei territori di cui all'art. 3, paragrafo 4 e 5, della direttiva 268/ 75 valgono le riduzioni previste nel comma terzo dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976 n. 352 Sito esterno rapportate a ettaro di superficie foraggera.
In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa non potrà essere superiore a 52,5 UC per capo grosso e non potrà essere inferiore a 16 UC per capo grosso.
La Regione pubblicherà periodicamente sul Bollettino ufficiale l'elenco dei titolari delle aziende ai quali viene concessa l'indennità compensativa, comprensivo dei contributi erogati sulla base dei piani di sviluppo approvati.
Art. 25
Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati per i quali i piani di sviluppo economico - sociali o i programmi annuali delle Comunità montane e dei Comitati comprensoriali, ovvero i programmi regionali di intervento, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia o lo sviluppo delle attività artigianali, le provvidenze previste dall'art. 11 della presente legge possono riguardare investimenti anche di carattere turistico ed artigianale, realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.
Art. 26
Con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno, la Regione può finanziare iniziative promosse dalle Comunità montane riguardanti investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera e la sistemazione dei pascoli montani - compresa l'attuazione di opere di servizio - ed interessanti le aziende il cui piano di sviluppo sia stato approvato ai sensi della presente legge.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno, la Regione potrà finanziare annualmente programmi predisposti dalle Comunità montane per la realizzazione di opere infrastrutturali, con le priorità stabilite nei piani di sviluppo economico - sociale e relativi programmi annuali.
Il Consiglio regionale determinerà l'importo dei finanziamenti in relazione alle disponibilità che verranno assegnate alla Regione con riferimento alla autorizzazione di spesa indicata all'articolo 15, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno.
Art. 27
Le disposizioni contenute nel 2 comma dell'articolo 2, nei commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 dell'articolo 4 e nell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 1975 n. 33, si intendono sostituite, a far tempo dal 1 gennaio 1977, dalle disposizioni riguardanti i piani di sviluppo contenute nel titolo I della presente legge.
Analogamente, tutte le altre disposizioni di cui al presente II titolo entrano in vigore il 1 gennaio 1977.

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