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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50
La Regione invierà annualmente al Ministero dell' agricoltura e foreste una relazione sulle linee generali di applicazione della presente legge e sugli elementi che ne hanno caratterizzato l'operatività nel corso dell'anno.
Art. 51
Al fine del coordinamento delle funzioni attribuite con la presente legge e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, può impartire direttive ai Comitati comprensoriali.
Art. 52
Le decisioni adottate dai Comitati comprensoriali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite hanno carattere definitivo.
Art. 53
Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 54
In caso di inerzia dei Comitati comprensoriali, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, essa provvederà direttamente al compimento dei singoli atti.
Art. 55
Fino alla costituzione dei competenti uffici tecnici dei Comitati comprensoriali, le funzioni che la presente legge attribuisce ai Comitati comprensoriali stessi saranno svolte dagli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio con il concorso delle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
La data di inizio dell'esercizio delle funzioni dei Comitati comprensoriali è determinata con decreto del presidente della Regione.
Art. 56
Sulla base dei programmi annuali presentati dai Comitati comprensoriali, la Regione provvederà al finanziamento delle spese inerenti l'esercizio delle funzioni attribuite ai Comitati medesimi ai sensi della presente legge.
Art. 57
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.
Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio nonchè alla determinazione dei singoli stanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, con le leggi di variazione allo stesso nonchè, per l'esercizio 1976, con atto deliberativo della Giunta regionale e successivo decreto del Presidente a norma dell'art. 19 della legge regionale 10 aprile 1976, n. 14 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE.
La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi, rispetto alle assegnazioni statali, per gli interventi di cui all'articolo 20, sesto comma, con riferimento a leggi regionali o statali già esistenti, in sede di approvazione della legge di bilancio o delle leggi di variazione allo stesso.
Art. 58
I contributi, le altre agevolazioni ed i parametri stabiliti nella presente legge saranno adeguati alle disposizioni di carattere comunitario e nazionale adottate in sede di riesame annuale delle misure comunitarie e nazionali in vigore.

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