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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1977, n. 18

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 6 maggio 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, dà attuazione alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno " Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura " e della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno " Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ".
La presente legge ha lo scopo di promuovere, nell' ambito di un programmato disegno di riequilibrio socio - economico del territorio regionale, interventi idonei a migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive ed il miglioramento del grado di formazione generale e professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno e della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno.
Titolo I
AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE
Art. 2
Per promuovere l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture produttive agricole, la Regione istituisce aiuti prioritari in favore delle aziende agricole il cui reddito non garantisca ai lavoratori impiegati il raggiungimento del reddito da lavoro comparabile.
L'obiettivo di reddito perseguito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile a quella degli addetti ai settori extragricoli della regione, determinata in base ai criteri indicati al successivo articolo 10.
Tale reddito comparabile deve essere realizzato attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo, aziendale o interaziendale, che consenta una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici, singole e associate, e alle cooperative di conduzione terreni costituite da imprenditori agricoli, da mezzadri, da coloni o da lavoratori agricoli.
Art. 3
Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti previsti dal presente titolo, ad esclusione di quelle affidate specificatamente ad altri organi regionali o genericamente alla Regione, sono attribuite ai Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.
Qualora l'ambito comprensoriale coincida con quello di una Comunità montana, le funzioni di cui al primo comma sono delegate alla Comunità montana.
La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'ambito comprensoriale ed il territorio della Comunità montana non coincidano per frazioni di territorio di Comuni solo parzialmente classificati montani. In tale ipotesi, la Comunità montana esercita le funzioni per tutti il proprio territorio e per quello ricompreso nel restante ambito comprensoriale.
Nel circondario di Rimini le funzioni del Comitato comprensoriale vengono assunte dal Comitato circondariale previsto dalla legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6. Spetta, tra l'altro, ai Comitati comprensoriali:
a) accertare l'esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo;
b) ricevere, esaminare ed approvare, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i piani di sviluppo in base ai criteri indicati dalle successive disposizioni ed in conformità degli obiettivi dei programmi di sviluppo comprensoriali e delle Comunità montane;
c) assicurare, a domanda dei produttori interessati, anche mediante affidamento alle associazioni di cui al successivo art. 20, una assistenza generale alla formazione di tali piani ed a qualsiasi altro adempimento necessario ai fini della concessione degli aiuti previsti;
d) controllare le fasi di attuazione dei piani secondo le modalità e gli obiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni degli aiuti.
Dei criteri generali di attuazione degli interventi e dei risultati dell'istruttoria eseguita in ordine ai singoli piani di sviluppo aziendale o interaziendale il competente ufficio comprensoriale è tenuto a dare immediata comunicazione alle Comunità montane ed ai Comuni interessati; entro 20 giorni le Comunità montane e i Comuni stessi hanno facoltà di far pervenire al Comitato comprensoriale il proprio motivato parere in ordine ai criteri predetti e in ordine alla concessione dei benefici richiesti.
Art. 4
Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i Comitati comprensoriali dovranno promuovere ed assicurare la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli.
A tal fine sono istituiti a livello comprensoriale i Consigli elettivi dei produttori e lavoratori agricoli.
Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Regione emanerà le norme per la composizione e il funzionamento dei predetti Consigli, nei quali dovrà comunque essere assicurata la prevalente presenza di rappresentanti di produttori agricoli.
Fino all'entrata in vigore di tale normativa i Consigli dei produttori e lavoratori agricoli saranno composti da:
- nove imprenditori agricoli, di cui almeno sette coltivatori diretti, designati dalle associazioni professionali
più rappresentative a livello nazionale;
- cinque lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli più rappresentative
a livello nazionale;
- tre membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole più rappresentative a livello nazionale.
Art. 5
I Comitati comprensoriali trasmettono, ad istruttoria tecnica avvenuta, i piani di sviluppo aziendali o interaziendali ai Consigli dei produttori e lavoratori agricoli che esprimono parere entro 30 giorni dal ricevimento.
In particolare, ai Consigli dei produttori e lavoratori agricoli spetta:
a) esprimere un giudizio circa l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione dei piani di sviluppo;
b) fornire valutazioni sull'idoneità dei piani di sviluppo alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento, in relazione agli investimenti e agli altri interventi in essi programmati;
c) esprimere un giudizio che accerti come i piani di sviluppo non siano in contrasto con gli obiettivi fissati per il settore agricolo dai piani di sviluppo comprensoriali e delle Comunità montane, nonchè dai piani di intervento settoriali della Regione.
Titolo II
ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE
Art. 24
E' istituita una indennità compensativa annua per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, residenti nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva CEE 268/ 75.
L'indennità di cui al comma precedente verrà erogata alle condizioni stabilite dall'art. 5 della legge 10 maggio 1976, numero 352 Sito esterno.
L'importo dell'indennità compensativa verrà concesso nella misura massima, pari a 52, 5 unità di conto ad ettaro di superficie foraggera coltivata, alle aziende zootecniche, con ampiezza dai 3 ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata per l'alimentazione del bestiame dell'azienda durante l'anno, ricadenti per la maggior parte nella fascia altitudinale superiore ai 600 metri slm.
Per le aziende comprese nella medesima classe di superficie, situate sotto i 600 metri di altitudine, l'importo della indennità compensativa è ridotta a 35 unità di conto ad ettaro di superficie foraggera.
Per produzioni diverse da quelle foraggere, l'indennità compensativa nella misura unica di 26 UCHa potrà essere commisurata alla superficie agricola utilizzata, al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento, nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda.
Per le aziende con ampiezza superiore ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata, le misure dell'indennità compensativa per ettaro sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 44 UCHa per le aziende con
SAU ricadente nella fascia altitudinale superiore ai 600 metri slm e a 26 UCHa per quelle con SAU ricadente nella fascia altitudinale inferiore, per un importo massimo complessivo non superiore a 1050 unità di conto per singola azienda. Tale limite massimo non è applicabile alle coperative, alle società di persone e alle comunioni familiari.
Nei territori di cui all'art. 3, paragrafo 4 e 5, della direttiva 268/ 75 valgono le riduzioni previste nel comma terzo dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976 n. 352 Sito esterno rapportate a ettaro di superficie foraggera.
In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa non potrà essere superiore a 52,5 UC per capo grosso e non potrà essere inferiore a 16 UC per capo grosso.
La Regione pubblicherà periodicamente sul Bollettino ufficiale l'elenco dei titolari delle aziende ai quali viene concessa l'indennità compensativa, comprensivo dei contributi erogati sulla base dei piani di sviluppo approvati.
Art. 25
Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati per i quali i piani di sviluppo economico - sociali o i programmi annuali delle Comunità montane e dei Comitati comprensoriali, ovvero i programmi regionali di intervento, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia o lo sviluppo delle attività artigianali, le provvidenze previste dall'art. 11 della presente legge possono riguardare investimenti anche di carattere turistico ed artigianale, realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.
Art. 26
Con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno, la Regione può finanziare iniziative promosse dalle Comunità montane riguardanti investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera e la sistemazione dei pascoli montani - compresa l'attuazione di opere di servizio - ed interessanti le aziende il cui piano di sviluppo sia stato approvato ai sensi della presente legge.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno, la Regione potrà finanziare annualmente programmi predisposti dalle Comunità montane per la realizzazione di opere infrastrutturali, con le priorità stabilite nei piani di sviluppo economico - sociale e relativi programmi annuali.
Il Consiglio regionale determinerà l'importo dei finanziamenti in relazione alle disponibilità che verranno assegnate alla Regione con riferimento alla autorizzazione di spesa indicata all'articolo 15, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno.
Art. 27
Le disposizioni contenute nel 2 comma dell'articolo 2, nei commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 dell'articolo 4 e nell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 1975 n. 33, si intendono sostituite, a far tempo dal 1 gennaio 1977, dalle disposizioni riguardanti i piani di sviluppo contenute nel titolo I della presente legge.
Analogamente, tutte le altre disposizioni di cui al presente II titolo entrano in vigore il 1 gennaio 1977.
Titolo III
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DESTINAZIONE DELLE TERRE RESESI DISPONIBILI ALLA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE ED AL RIASSETTO DEL TERRITORIO
Art. 28
Per conseguire le finalità di cui al titolo I anche attraverso un' adeguata mobilità delle terre, la Regione istituisce aiuti in favore degli imprenditori e dei lavoratori agricoli che cessano anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate.
Art. 29
Il regime di aiuti previsto dal presente titolo comporta:
- una indennità annua di prepensionamento a favore degli imprenditori che cessano anticipatamente l'attività agricola alle condizioni stabilite dalla presente legge:
- e/ o un premio forfettario di apporto strutturale per coloro che destinano le terre agli scopi indicati dal presente titolo.
Art. 30
Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti di cui al presente titolo sono attribuite ai Comitati comprensoriali.
Spetta, tra l'altro, ai Comitati comprensoriali:
- ricevere, esaminare ed approvare, entro 90 giorni dalla loro presentazione, le richieste di aiuti in base ai criteri stabiliti dalla presente legge ed in conformità di quanto determinato dal Consiglio regionale circa l'applicazione del regime di aiuti all'attività agricola sul territorio comprensoriale;
- accertare la sussistenza delle condizioni richieste dal presente titolo ed in particolare accertare la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dal successivo art. 35.
Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i Comitati comprensoriali dovranno promuovere ed assicurare la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli.
In ogni caso, i Consigli dei produttori e lavoratori agricoli di cui al precedente art. 4 hanno il compito di esprimere parere, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dei Comitati comprensoriali, sulle domande tese ad ottenere l'indennità di anticipata cessazione e/ o il premio di apporto strutturale e sulla destinazione delle terre che si rendono disponibili a seguito della concessione degli aiuti previsti dal presente titolo.
Titolo IV
INFORMAZIONE SOCIO - ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE SEZIONE I INFORMAZIONE SOCIO - ECONOMICA
Art. 43
Le finalità dell'attività di socio - informazione sono: <ELENCO> a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio - economica; <ELENCO> b) studiare ed esaminare casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni; <ELENCO> c) fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola o per l'eventuale scelta di un' altra attività, ovvero per la cessazione definitiva dell' attività agricola; <ELENCO> d) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano in agricoltura e le prospettive offerte ai loro figli nel settore. </TESTO> <MODIFICHE> CA LR ER 1979 04 20 0010 0011 00 CA LR ER 1981 09 08 0034 0015 00 CA LR ER 1986 11 03 0036 0054 00 AL LR ER 1999 04 21 0003 0241 00 </MODIFICHE> <STATO> </STATO> <KEYWORD> AGRICOLTURA DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA 0 028A 630/635 0 001AA 341.176;21 </KEYWORD>
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50
La Regione invierà annualmente al Ministero dell' agricoltura e foreste una relazione sulle linee generali di applicazione della presente legge e sugli elementi che ne hanno caratterizzato l'operatività nel corso dell'anno.
Art. 51
Al fine del coordinamento delle funzioni attribuite con la presente legge e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, può impartire direttive ai Comitati comprensoriali.
Art. 52
Le decisioni adottate dai Comitati comprensoriali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite hanno carattere definitivo.
Art. 53
Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 54
In caso di inerzia dei Comitati comprensoriali, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, essa provvederà direttamente al compimento dei singoli atti.
Art. 55
Fino alla costituzione dei competenti uffici tecnici dei Comitati comprensoriali, le funzioni che la presente legge attribuisce ai Comitati comprensoriali stessi saranno svolte dagli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio con il concorso delle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
La data di inizio dell'esercizio delle funzioni dei Comitati comprensoriali è determinata con decreto del presidente della Regione.
Art. 56
Sulla base dei programmi annuali presentati dai Comitati comprensoriali, la Regione provvederà al finanziamento delle spese inerenti l'esercizio delle funzioni attribuite ai Comitati medesimi ai sensi della presente legge.
Art. 57
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.
Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio nonchè alla determinazione dei singoli stanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, con le leggi di variazione allo stesso nonchè, per l'esercizio 1976, con atto deliberativo della Giunta regionale e successivo decreto del Presidente a norma dell'art. 19 della legge regionale 10 aprile 1976, n. 14 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE.
La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi, rispetto alle assegnazioni statali, per gli interventi di cui all'articolo 20, sesto comma, con riferimento a leggi regionali o statali già esistenti, in sede di approvazione della legge di bilancio o delle leggi di variazione allo stesso.
Art. 58
I contributi, le altre agevolazioni ed i parametri stabiliti nella presente legge saranno adeguati alle disposizioni di carattere comunitario e nazionale adottate in sede di riesame annuale delle misure comunitarie e nazionali in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 maggio 1977

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