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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 2
Compiti dell'ERSA.
L'ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia - Romagna è strumento operativo della Regione per l'attuazione di interventi previsti dalla programmazione regionale riferita al settore agricolo. Partecipa altresì alla programmazione, alla promozione e allo sviluppo dell'agricoltura regionale. L'ente opera nell'ambito dei compiti attribuiti allo stesso con la presente legge e nel rispetto delle scelte di programmazione comprensoriale e delle funzioni amministrative attribuite o delegate a comitati comprensoriali, comunità montane, province e comuni. All'ente regionale di sviluppo agricolo compete:
1) di esercitare le funzioni di organismo fondiario previste dalla legislazione nazionale, dalla legge regionale di attuazione delle direttive del consiglio delle comunità europee per la riforma dell' agricoltura e dalle altre leggi regionali;
2) di prestare assistenza finanziaria e garanzia fidejussoria a cooperative agricole, a consorzi di II grado tra le stesse costituiti, ad organizzazioni di produttori nonchè ad imprenditori agricoli che abbiano avuto approvato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale previsto dalla legislazione regionale e nazionale;
3) di concorrere con le organizzazioni cooperative e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative alla promozione della cooperazione e di altre forme associative fra produttori nelle zone e nei settori particolarmente carenti di tali strutture associative;
4) la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi d' interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di interesse agricolo, assumendone, eventualmente, la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni;
5) l'assunzione, previa autorizzazione del Consiglio regionale, di quote di partecipazione in società d' interesse agricolo - alimentare;
6) di predisporre studi e progetti operativi, comprese ricerche di mercato, in relazione alle funzioni di cui ai punti precedenti nell'ambito della programmazione regionale o di progetti - pilota di iniziativa regionale o comprensoriale, su richiesta degli organi della Regione;
7) di svolgere, su richiesta degli organi della Regione, funzioni consultive di carattere tecnico - economico in materia agricola, in ordine a programmi d' attuazione di leggi regionali o nazionali;
8) di svolgere, nell'ambito dei programmi regionali, compiti di sperimentazione tecnico - produttiva;
9) di svolgere ogni altra funzione od attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità dell'ente, sia assegnata con successivi provvedimenti di legge dalla Regione.

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