Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 21
Norme generali concernenti le strutture dell'ERSA.
Il regolamento organico dell'ERSA, di cui al precedente art. 12 - lettera c), deve prevedere l'organizzazione dell'ente in rapporto ai compiti allo stesso affidati dalla presente legge.
Per l'esecuzione delle operazioni di riordino fondiario di cui al punto 1) e dei progetti pilota di cui al punto 6) dell'art. 2 o di altri compiti che richiedono per un tempo determinato l'espletamento di attività " in loco ", l'ente può:
a) avvalersi, previa opportuna intesa con gli organi od enti interessati " in loco ", delle collaborazioni nonchè delle sedi e strutture degli stessi;
b) costituire altresì equipes tecniche proprie e strutture organizzative periferiche finalizzate.

Espandi Indice