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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 22
Direttore
All'ente è preposto un direttore nominato dal consiglio d' amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La nomina del direttore ha durata coincidente con il mandato del consiglio d' amministrazione.
Il direttore può essere nominato con contratto a termine, sempre nei limiti di cui al precedente comma, anche al di fuori del personale dell'ente.
Qualora la nomina a direttore riguardi un funzionario dell'ERSA, questi ha diritto al trattamento economico e normativo previsto per il direttore per il periodo di validità della nomina stessa.
Qualora la nomina sia attribuita a un funzionario regionale, vale quanto previsto al comma precedente;
il funzionario in questione è da ritenersi comandato presso l'ERSA per il periodo di validità della nomina.
Il direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio d' amministrazione e del comitato esecutivo ed esercita le funzioni di segretario;
sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura la predisposizione dei piani e dei programmi, e provvede a tutti gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente.

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