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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 23
Provvedimenti e criteri per il primo riordino dei servizi dell'ERSA.
Il consiglio d' amministrazione, sulla base della legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno e della presente legge, adotta i provvedimenti concernenti:
a) la esatta ricognizione dei compiti dell'ERSA derivanti dalle disposizioni della presente legge, dei compiti da espletarsi attraverso gestioni speciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno, nonchè delle funzioni assunte dalla Regione Emilia - Romagna;
b) l'organizzazione centrale e periferica dell'ente, secondo quanto previsto dal precedente articolo 21, in rapporto ai compiti ad esso affidati dalla presente legge;
c) la determinazione, sentite le organizzazioni sindacali, del fabbisogno di personale per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2;
d) la individuazione delle restanti quote di personale di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno.
Il primo riordino di servizi dell'ERSA deve prevedere:
- il dimensionamento dei servizi e la conseguente assegnazione del personale in rapporto alla qualità e quantità di prestazioni necessarie all'espletamento delle funzioni dell'ente;
- che il personale che permane all'ERSA sia prevalentemente costituito da personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;
- la costituzione di servizi per comparti organici di materia riferiti ai compiti di cui all'articolo 2, prevedendo all'interno dei medesimi la costituzione di equipes tecnico - operative ove necessarie in rapporto a quanto previsto al precedente art. 21;
- la costituzione di servizi per le gestioni speciali articolati per comparti organici di materie in connessione ai servizi di cui al precedente paragrafo.

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