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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 24
Disposizioni di riordino dei servizi dell'ERSA.
Il Consiglio regionale, con legge da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, provvede a determinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'ERSA ed alla sua assegnazione ad un ruolo organico, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti alla lettera e) dell' art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno.
Il trattamento economico ha decorrenza dalla data di assegnazione del personale alla gestione regionale disposta dal commissario straordinario ai sensi dell' art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, fatti salvi i diritti acquisiti.
Con la stessa legge il Consiglio regionale provvede all'approvazione della proposta del consiglio di amministrazione di cui alla lettera d) del precedente art. 12, nonchè agli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno.

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