LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19
ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977
Art. 3
Esercizio delle funzioni di organismo fondiario Le funzioni di cui all'art. 2 punto 1), sono esercitate dall'ERSA sulla base dei piani e programmi adottati dalla Regione e dai comitati comprensoriali.